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Tutela giuridica del software

Tutela giuridica del software

Excursus giuridico

La tutela giuridica del software diviene realtà nei primi anni 90, quando  la legge sul diritto d’autore viene estesa ai programmi per elaboratore con D.Lgs. 518/1992, il primo riconoscimento normativo del software in Italia. 

Successivamente, la legge 747/1994 ratifica gli accordi TRIPs – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – modificando alcuni articoli della legge sul diritto d’autore in materia di software. 

Infine, la  legge 248/2000 apporta ulteriori modifiche alle norme relative alle sanzioni civili e penali a tutela del software.

I software: opere di ingegno creativo

I software sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore in quanto ritenuti opere dell’ingegno creativo. In particolare, ciò che è sottoposto a tutela è il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto ma anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

I diritti che l’autore acquisisce grazie alla legge sono di due tipi: morali ed economici.

Il diritto morale consiste nel riconoscimento della paternità intellettuale all’autore. E’ un diritto che non può essere ceduto o trasferito ad altri. 

I diritti economici, invece, possono essere ceduti gratuitamente o a pagamento. Essi garantiscono la facoltà di potere utilizzare in esclusiva un software.

Il software è tutelato dal diritto d’autore senza bisogno di particolari formalità. Ciò vuol dire che la protezione del software è automatica e contestuale alla sua creazione.

Tuttavia, al fine della prova della creazione, il software può essere registrato presso il pubblico registro per il software istituito presso la SIAE.

Tutela giuridica del software: diritto d’autore vs brevetto

A tutela giuridica del software, la legge mette a disposizione due strumenti: il diritto d’autore di cui abbiamo appena parlato e il diritto brevettuale. Si tratta di due differenti tipologie di tutela. 

Come detto in precedenza, il diritto d’autore tutela il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto ma anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

Il brevetto, invece, tutela la funzionalità tecnica del software, quindi il modo in cui funziona e il risultato a cui porta.

Alla luce di quanto detto, non tutti i software sono brevettabili. Non tutti, infatti, costituiscono una soluzione ad un problema tecnico. Naturalmente, non sempre è facile capire quali siano i software brevettabili. Per questa ragione, si rende necessario, nella maggior parte dei casi, il ricorso ad un esperto nel settore.

La tutela giuridica delle applicazioni

Nell’ambito del discorso che stiamo affrontando, occorre sottolineare che le applicazioni sono equiparate ai software. Ciò vuol dire che anche per le app vale quanto detto fin qui.

Si tratta di una specifica molto importante considerato il peso economico che il mercato delle app possiede nel nostro sistema.

Per uno sviluppatore, o una software house, la tutela giuridica delle proprie app diventa fondamentale per proteggere il proprio lavoro e distinguersi dai concorrenti.